Diversi sono i benefici e i bonus per le mamme lavoratrici del settore pubblico e privato quali il congedo per maternità obbligatorio o il congedo parentale facoltativo. Esistono anche altre forme di aiuto a tutela della maternità/paternità a favore dei lavoratori autonomi e recentemente sono stati previsti quattro giorni di congedo per i papà entro i primi cinque mesi di vita del bambino. Questo articolo fornisce una ampia panoramica per orientarsi nella complessa materia delle agevolazioni a disposizione dei genitori.
Le agevolazioni e i contributi (bonus) possono essere raggruppati in tre grandi categorie: I) i periodi di congedo per paternità e maternità/adozione e affidamento; il congedo papà e i permessi di riposo (allattamento, etc.); II) il bonus alla nascita e gli assegni per maternità/paternità; III) i contribuiti e i rimborsi per fruire dei servizi per la prima infanzia o del babysitteraggio a domicilio.
I. CONGEDI E PERMESSI
In questo primo blocco vi presentiamo i benefici relativi al congedo obbligatorio e facoltativo, e le misure a la tutela della maternità/paternità (congedi per lavoratori autonomi, domestici, a domicilio) compresi i premessi orari per l’allattamento per i lavoratori dipendenti.
- Il congedo di maternità/paternità obbligatorio. Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).
Per le
lavoratrici dipendenti del pubblico o del privato il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità). Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia
disposta l’interdizione anticipata dal lavoro su disposizione dell’Azienda sanitaria locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.
Dopo il parto il congedo dura in generale tre mesi (salvo flessibilità e recuperi) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva. Infine, l’intero periodo di interdizione prorogata dal lavoro disposto dalla Direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio) è coperta dal congedo obbligatorio.
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità (FONTE: INPS)
A madri/padri lavoratori autonomi spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità. L’indennità spetta alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne iscritte alla gestione INPS di riferimento, in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità. Anche in questo caso, l’indennità è riconosciuta due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi. Durante i periodi indennizzabili a titolo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta (FONTE INPS)
Per le lavoratrici domestiche in gravidanza scattano le garanzie a tutela della maternità. Durante il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge la lavoratrice ha diritto: a conservare il posto di lavoro, all’astensione dal lavoro e a un’indennità sostitutiva della retribuzione
Il congedo di maternità/paternità spetta:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo il caso in cui ci si avvalga della flessibilità continuando a lavorare fino all’inizio del nono mese di gestazione;
- nel caso in cui il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto, salvo il caso in cui la madre si sia avvalsa della flessibilità (in tal caso l’astensione dopo il parto è di quattro mesi);
- durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui al primo e al terzo punto superi il limite complessivo di cinque mesi
Durante il periodo di assenza obbligatoria, la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’INPS, pari all’80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale per le lavoratrici domestiche. Nel calcolo dell’indennità sono considerati solo i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domesticaIn tutti casi previsti dalla legge (indisponibilità materna), al padre spetta l’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale per i lavoratori domestici (FONTE: INPS).Le garanzie per l’interdizione anticipata o prorogata dal lavoro sono previste anche per le lavoratrici autonome e per quelle domestiche.
IMPORTANTE: Il diritto al congedo obbligatorio e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.
- Il congedo parentale facoltativo. Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti (anche ex IPSEMA) il congedo parentale spetta ai genitori naturali che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro. In caso di
parto,
adozione o
affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino. Il/la lavoratore/trice hanno la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale. Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, ha previsto infine la possibilità per il lavoratore di chiedere per una sola volta la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario non deve però superare il 50%.
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino(o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
- nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile (FONTE: INPS)
Per le madri lavoratrici autonome che desiderano usufruire del congedo parentale facoltativo è prevista un’indennità a tutela della maternità/paternità a condizione che le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per le lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione e affidamento sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo tre mesi entro un anno dall’ingresso del minore nella famiglia.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso (FONTE: INPS).
L’indennità di congedo parentale facoltativo non spetta ai genitori disoccupati o sospesi; ai genitori lavoratori domestici e ai genitori lavoratori a domicilio
- Il congedo papà.
Questo congedo rientra nelle forme obbligatorie a tutela della maternità/paternità. Il congedo paterno rientra anche nelle forme di congedo facoltativo alternativo al congedo di maternità della madre, come vedremo in seguito.
Il
congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, anche domestici, è stato prorogato anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017. Per l’anno solare 2018, il suddetto congedo obbligatorio è stato portato da due a quattro giorni.
Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Ai padri lavoratori dipendenti spettano :
- due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017:
- quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Per il 2018, è stato ripristinato il congedo facoltativo nella misura di un giorno. Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione (FONTE:INPS).
- I riposi giornalieri. L’indennità per riposi giornalieri spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti per l’allattamento del bambino, anche se adottato o in affidamento, ed è pari alla retribuzione.
Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a
due ore al giorno di riposo per allattamento, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a
un’ora, se l’orario è inferiore a sei. I riposi per allattamento
raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse
(FONTE: INPS).
II. BONUS ALLA NASCITA E ASSEGNI DI MATERNITÀ E PATERNITÀ
Questo secondo blocco di misure riguarda i bonus e gli assegni destinati ai genitori per la nascita, adozione o affidamento di un bambino
- Premio alla nascita – 800 euro altrimenti detta bonus mamma domani. Si tratta di un premio di 800 euro concesso in un’unica soluzione per la nascita o l’adozione di un minore corrisposto dall’INPS alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido.
La prestazione riguarda uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
- adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale (FONTE: INPS)
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- L’assegno di maternità di base spetta, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).
L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, spetta solo entro determinati limiti di reddito ed è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La domanda va presentata al
comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione
entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’assegno
non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale. L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali
(FONTE. INPS).
- L’assegno di maternità dello Stato, spetta invece per lavoratori atipici e discontinui. E’ una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS.
L’assegno di maternità dello Stato spetta: alla madre, anche adottante; al padre, anche adottante; agli affidatari preadottivi; all’adottante non coniugato; al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva; agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori. L’importo dell’assegno è
rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito
(FONTE: INPS).
.
- L’assegno di natalità, detto anche Bonus Bebè, è una prestazione di natura economica erogata mensilmente dall’INPS a cui hanno diritto i genitori, in caso di nascita, adozione o affido preadottivo, in presenza di un ISEE minorenni non superiore a 25mila euro annui.
Per i nati, adottati e affidati tra il
1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (FONTE: INPS), l’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affidamento preadottivo.
Per i nati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 (FONTE: INPS), invece l’assegno viene corrisposto ogni mese ma solo fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro. Questo indicatore prende in considerazione anche l’ISEE dei genitori non coniugati tra loro e non conviventi per stabilire se esso incida o meno sull’ ISEE complessivo del nucleo familiare del minorenne in corso di validità. L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2018, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
Per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2018 L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.
Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro. Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro. Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento. Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario..
- Bonus cicogna.L’INPS, infine, indice annualmente per figli e orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti Gestione Fondo ex IPOST un concorso per l’erogazione di un contributo economico per la nascita di bambini (Bonus cicogna Fondo Assistenza)
III. BONUS ASILI NIDO E BABYSITTER
Quest’ultimo blocco di misure riguarda le agevolazioni per la frequenza di servizi per l’infanzia o per il babysitteraggio a domicilio concesse come contributo alle famiglie o come misura alternativa al congedo parentale
- Il bonus asilo nido e babysitter, è un contributo, fino a un importo massimo di 1.000 euro su base annua.
Può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte a due distinte situazioni:
il pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido); Il
bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (cosiddetto contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti
(FONTE: INPS).
- Il contributo baby-sitting o asili nido: alternative al congedo parentale.Dal biennio 2013-2015 è possibile richiedere al termine del congedo di maternità, ed entro gli 11 mesi successivi, l’erogazione da parte dell’INPS di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi in alternativa al congedo parentale facoltativo.
Il contributo è rivolto alle
lavoratrici dipendenti pubbliche o private, nonché alle lavoratrici
iscritte alla Gestione Separata (comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena). Possono inoltre accedere al beneficio le
lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che abbiano e ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.
Non possono accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati, le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale; le lavoratrici in fase di gestazione; le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione Separata). Il contributo è erogato:
- alle lavoratrici dipendenti per un periodo massimo di sei mesi, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici stesse.
- alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.
- alle lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.
L’importo del contributo è di massimo 600 euro mensili. Per le lavoratrici part-time il contributo è ricalcolato in proporzione alla minore entità della prestazione lavorativa.
Il contributo per l’asilo nido viene erogato con pagamento diretto alla strutturascolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio fino al raggiungimento dell’importo di 600 euro mensili. Il contributo verrà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto in una struttura scelta dalla madre e presente nell’elenco pubblicato sul sito INPS. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato mediante il Libretto di Famiglia (FONTE: INPS)..
Queste ultime misure si inseriscono in una più ampia strategia volta a permettere la conciliazione tra lavoro e famiglia e a migliorare la qualità di vita quotidiana dei genitori impegnati fuori casa per lavoro.I contributi erogati dall’INPS per le rette e per il babysitteraggio a domicilio rappresentano un incentivo per rendere più agevole la fruizione dei servizi per la prima infanzia.
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